Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

Art. 5 — Procedura per la classificazione delle strade provinciali

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La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentite le Amministrazioni provinciali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione dell'Amministrazione provinciale, il Consiglio di Stato

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art5 · fonte del testo