Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Art. 6 — Esecuzione di varianti
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I tratti di strade statali o provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualita' di statale o provinciale e, ove siano ancora, utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dalle Province o dai Comuni, a seconda delle loro caratteristiche.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
