Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico

Art. 8 — Procedura per la classificazione delle strade comunali

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La classificazione delle strade comunali e' fatta con deliberazione del Consiglio comunale. La deliberazione e' pubblicata nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine. La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, per le sue definitive determinazioni.

Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;126~art8 · fonte del testo