Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificatodall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti gia' beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonche' a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.

Testo vigente dal 14 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;346~art1 · fonte su Normattiva