Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche, previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344, e' ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni. Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia di cui all'articolo 45, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo. Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui all'articolo 45, lettera o), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire 500 milioni.
Testo vigente dal 31 luglio 1980
