Al comma 3 dell'articolo 5 -bis del decretolegge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione". All'articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto - legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi" e le parole: "periodo di quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "periodo di cinquantaquattro mesi".
Testo vigente dal 14 ottobre 1997
