Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola confine svizzero sulla base della convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti potra' concedere per l'esercizio della ferrovia stessa, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'intero sessennio, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1977 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1978. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 1654 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il 1977 e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1978.

Testo vigente dal 9 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-24;813~art1 · fonte su Normattiva