[1]CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL COLLEGAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA SVIZZERA CON LA RETE ITALIANA ATTRAVERSO IL SEMPIONE DAL CONFINE DI STATO A ISELLE E L'ESERCIZIO DEL TRATTO DA ISELLE A DOMODOSSOLA. (RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SEMPIONE).
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, consapevoli di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti ferroviari fra i due Stati sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, desiderosi di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l'uso di sistemi di trasporto piu' rispettosi dell'ambiente nella Regione alpina, decisi a rinnovare e migliorare i rapporti che hanno contribuito allo sviluppo della cooperazione e degli scambi tra i due Stati, in particolare attraverso la costruzione e l'esercizio della ferrovia attraverso il Sempione, consapevoli della necessita' di adeguare i previgenti accordi alla attuale normativa nazionale e comunitaria;
[3]Hanno concordato quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Rinnovo della Concessione e durata
[6]1. Il Governo italiano accorda al Consiglio Federale Svizzero il rinnovo della Concessione per l'esercizio della ferrovia a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle. 2. Tale rinnovo e' accordato per la durata di ulteriori 99 anni a decorrere dal 1° giugno 2005 alle condizioni di cui al vigente Trattato fra l'Italia e la Svizzera per la costruzione e la gestione di una ferrovia attraverso il Sempione, da Briga a Domodossola del 25 novembre 1895 ed alla presente Convenzione. 3. Il Consiglio Federale Svizzero non potra' trasferire la Concessione senza l'autorizzazione preventiva del Governo italiano.
Testo vigente dal 31 gennaio 2008
