Art. 3 — Commissario straordinario del Governo
Per le attivita' di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi e' nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Commissario straordinario conclude il proprio mandato nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Commissario straordinario redige alla scadenza del mandato una relazione sull'attivita' svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ne informa il Governo e il Parlamento. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attivita' e per il compenso del Commissario straordinario si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 30 dicembre 1999
