Art. 2 — Soggetti beneficiari
Sono beneficiari degli indennizzi esclusivamente i superstiti e gli eredi legittimi delle persone decedute negli incidenti di cui all'articolo 1. Per l'individuazione degli eredi legittimi si applicano le norme vigenti negli Stati dei quali avevano la cittadinanza le persone decedute.
Testo vigente dal 30 dicembre 1999
