All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 11 marzo 1985
