All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art13 · fonte su Normattiva