All'onere di lire 1.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;862~art2 · fonte del testo