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All'opera di diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e di sviluppo delle relazioni intellettuali coi Paesi stranieri, il Governo del Re provvede, oltre che con le istituzioni scolastiche previste e regolate dalla legge 18 dicembre 1910, n. 867, promuovendo e sussidiando istituti di cultura che siano ordinati e funzionino secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025
