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[1]Ogni anno il direttore dell'Istituto inviera' pel tramite e col parere della Regia rappresentanza al Ministro per gli affari esteri, che la comunichera' al Ministro per la pubblica istruzione e all'ente fondatore, una relazione su tutta l'opera svolta dall'Istituto.

[2]Tale relazione dovra' essere approvata dai due Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art10 · fonte del testo