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[1]Il contributo dello Stato sara' proporzionato agli oneri che l'ente fondatore dovra' sostenere per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto.

[2]Esso sara' rappresentato in parte dagli stipendi e dalle indennita' dovuti al personale appartenente ai ruoli governativi messo a disposizione, in parte da sussidi in danaro.

[3]L'ente fondatore terra' una gestione separata dell'Istituto di cultura, il cui rendiconto sara' sottoposto all'approvazione dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art11 · fonte del testo