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[1]I professori appartenenti ai ruoli universitari saranno forniti dalle Universita' cosi' agli Istituti da esse fondati come a quelli fondati da altri enti.
[2]Essi rimarranno nel proprio ruolo: alla supplenza si provvedera' nei modi previsti dall'art. 4 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, e la relativa spesa sara' a carico del Ministero degli esteri.
[3]Per i professori appartenenti ai ruoli dei Regi istituti medi d'istruzione varranno le stesse norme che regolano la loro destinazione alle scuole medie delle Stato all'estero.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025
