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Il contributo dello Stato agli enti fondatori per l'impianto e il funzionamento degli Istituti di cultura italiana all'estero, comprendente le spese di cui ai precedenti articoli 11 e 12, sara' stabilito volta per volta con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e con quello per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art13 · fonte del testo