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[1]Gl'Istituti di cultura italiana esistenti dovranno uniformarsi, per ottenere il contributo dello Stato, alle disposizioni della presente legge.
[2]Gli enti che ne assumeranno il patrocinio e ne cureranno l'ordinamento, nella scelta del personale daranno la preferenza a coloro che vi abbiano prestato opera lodevole e siansi resi particolarmente benemeriti del progresso dell'istituzione.
[3]Comunque tutte le nomine del personale da assegnarsi agli Istituti di cultura all'estero dovranno ottenere il gradimento del Ministro per gli affari esteri.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025
