Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzate a stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri i fondi necessari per l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1926.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Fedele - Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art15 · fonte del testo