Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzate a stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri i fondi necessari per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1926.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Fedele - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025
