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L'azione dello Stato ai fini sopradescritti e' esercitata dal Ministro per gli affari esteri, il quale, per quanto si riferisce alla struttura e alla funzione tecnica di detti Istituti, prende gli accordi col Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art2 · fonte del testo