Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Gli Istituti di cultura che sorgeranno per effetto dell'applicazione degli articoli precedenti, potranno essere secondo l'opportunita', o esclusivamente italiani (tipo A) o misti(tipo B) cioe' costituiti d'una sezione italiana e della sezione straniera del luogo in cui avranno sede.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025
