Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Tanto le sezioni italiane degl'Istituti del tipo B quanto gli Istituti del tipo A saranno diretti al duplice fine di diffondere la cultura italiana e di acquistare e dimostrare la conoscenza della cultura straniera:

  • a)con corsi di lezioni e con cicli di conferenze;
  • b)con la pubblicazione di studi riguardanti e la storia, il pensiero e l'arte del Paese straniero, nonche' di una Rivista o Bollettino in cui, oltre all'illustrazione di aspetti e manifestazioni della cultura italiana e straniera, sia dato ampio ragguaglio e notiziario anche del movimento economico e industriale:
  • c)favorendo traduzioni di opere italiane;
  • d)fornendo informazioni e facilitando ricerche relative agli indicati argomenti;
  • e)promuovendo gli scambi e le intese intellettuali tra l'Italia e i Paesi stranieri.

[2]Gl'Istituti di cultura saranno altresi' consultati e adoperati dalle Regie rappresentanze all'estero per tutti i problemi relativi alla diffusione del libro italiano e alle affermazioni dell'opera lirica, drammatica e figurativa italiana all'estero e sulle proposte di conferimento di borse di studio per l'Italia a studenti stranieri.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art4 · fonte del testo