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[1]A dirigere gl'Istituti di cultura italiana all'estero e le sezioni italiane degl'Istituti del tipo B dovranno essere chiamati studiosi di chiara fama preferibilmente di grado universitario.

[2]Essi saranno coadiuvati da almeno un altro studioso possibilmente di grado universitario o di scuola media preferibilmente fornito dell'abilitazione alla libera docenza.

[3]Gl'Istituti si varranno altresi' di laureati e professori italiani che abbiano ottenuto dal Governo e da altri enti italiani una borsa di studio di perfezionamento all'estero e abbiano prescelto la citta' in cui gl'Istituti hanno sede o vi siano inviati a norma dell'art. 33 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

[4]Per eventuali corsi pratici di lingua italiana preparatori a corsi superiori gl'Istituti potranno valersi del personale delle scuole italiane del posto o, in mancanza, d'insegnanti che il Ministero potra' mettere a disposizione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art5 · fonte del testo