Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]A dirigere gl'Istituti di cultura italiana all'estero e le sezioni italiane degl'Istituti del tipo B dovranno essere chiamati studiosi di chiara fama preferibilmente di grado universitario.
[2]Essi saranno coadiuvati da almeno un altro studioso possibilmente di grado universitario o di scuola media preferibilmente fornito dell'abilitazione alla libera docenza.
[3]Gl'Istituti si varranno altresi' di laureati e professori italiani che abbiano ottenuto dal Governo e da altri enti italiani una borsa di studio di perfezionamento all'estero e abbiano prescelto la citta' in cui gl'Istituti hanno sede o vi siano inviati a norma dell'art. 33 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
[4]Per eventuali corsi pratici di lingua italiana preparatori a corsi superiori gl'Istituti potranno valersi del personale delle scuole italiane del posto o, in mancanza, d'insegnanti che il Ministero potra' mettere a disposizione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025
