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La fondazione di Istituti di cultura italiana all'estero sara' promossa dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze e sara' affidata di preferenza alle Universita' del Regno di cui essi formeranno parte integrante, nel qual caso la fondazione sara' promossa di concerto anche col Ministro per la pubblica istruzione, oppure a enti privati aventi il fine di stringere rapporti culturali coi Paesi stranieri.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art8 · fonte del testo