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[1]Ogni Istituto italiano di cultura avra' un proprio statuto e regolamento che, su parere della Regia rappresentanza all'estero, dovra' ottenere l'approvazione dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

[2]In detto statuto sara' determinato con apposita tabella il ruolo del personale di cui all'art. 7 e il numero degl'insegnanti di cui all'art. 5 e saranno altresi' determinate le rispettive competenze, l'indennita' e la rifusa di cambio.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-12-19;2179~art9 · fonte del testo