Art. 5 — Incompatibilità ed ineleggibilità
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Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilita' e delle ineleggibilita' previsto per i magistrati ordinari. Il giudice onorario aggregato, nominato, tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non piu' iscritti da meno di cinque anni, non puo' svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.
Testo in vigore dal 19 agosto 1997 al 22 novembre 1998
