Art. 9 — Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo
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La nomina a giudice onorano aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori e il periodo di attivita' quale giudice onorario aggregato e' considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. La nomina a giudice onorano aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il periodo di attivita' quale giudice onorario aggregato e' considerato a tutti gli effetti del computo della anzianita' di servirzio. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorita' che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.
Testo in vigore dal 19 agosto 1997 al 22 novembre 1998
