Art. 16 — Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita
E' soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attivita' di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.
Testo vigente dal 24 novembre 2000
