1. L'Ufficio consolare ha il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione:

  • a)di tenere un registro dei cittadini dello Stato di invio;
  • b)di ricevere domande e dichiarazioni relative alla cittadinanza dello Stato di invio e rilasciare i relativi documenti e certificati;
  • c)di ricevere, in conformita' alla legge dello Stato d'invio, dichiarazioni dei cittadini di quest'ultimo concernenti lo status ed i rapporti di famiglia nonche' i diritti delle persone;
  • d)di registrare le nascite e le morti dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati;
  • e)di celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio, informandone le Autorita' competenti dello Stato di residenza se le disposizioni in esso vigenti lo richiedono;
  • f)di svolgere tutte le altre funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alle leggi dello Stato di residenza. 2. La registrazione, la ricezione o la comunicazione degli atti di nascita e di morte, nonche' degli atti di matrimonio celebrati secondo la legge dello Stato di invio, o la ricezione di dichiarazioni relative allo status, ai rapporti di famiglia e i diritti delle persone da parte dell'Ufficio consolare non possono in nessun caso esentare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto dalla legge dello Stato di residenza in materia di comunicazione o di registrazione presso le Autorita' di quest'ultimo di nascite, morti o matrimoni o altri fatti relativi ai rapporti di famiglia e ai diritti delle persone.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art6 · fonte su Normattiva