Art. 38 — Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico
Alle societa' per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attivita' alle societa' stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attivita' conferiti e gia' intestati alla originaria societa' conferente e alle societa' conferenti successive. Fatti salvi i poteri delle competenti autorita' anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attivita' di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.
Testo vigente dal 24 novembre 2000
