Art. 6 — Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese
Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' inserito il seguente: "Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorita' competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attivita' istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attivita' istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento".
Testo vigente dal 24 novembre 2000
