Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

Art. 5 — Delega al Governo per la semplificazione degli Adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive

Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((il 31 dicembre 2007)), uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
  • 1)semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa, ivi incluse le attivita' di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attivita' degli sportelli unici;
  • 2)previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacita' produttive del sistema nazionale;
  • 3)delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  • 4)sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
  • b)riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:
  • a)favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa;
  • b)favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attivita' d'impresa;
  • c)favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;
  • d)individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;
  • e)adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonche' a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;
  • f)assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operativita' degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' l'estensione e lo sviluppo dell'operativita' degli stessi, favorendo:
  • 1)l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalita', nonche' il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
  • 2)l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;
  • 3)l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
  • 4)l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialita' regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 13 luglio 2006

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