Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorita' marittima disporra' il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalita' turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorita' marittima procedera' sentita la regione territorialmente interessata.

Testo vigente dal 18 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art41 · fonte su Normattiva