La pubblicita' di cui all'articolo 4 e' autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validita' dei titoli accademici e scientifici, nonche' la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2. Con decreto del Ministro della sanita' sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale. (1) Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, ((sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)). Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attivita' o prestazioni che la struttura e' abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' sanitaria e sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno. (( Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicita' sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicita' sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita.))

Testo vigente dal 17 marzo 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 461/1992

    Ha colpito questo articolo
    19 novembre 1992

    La norma dell'art. 5, secondo comma, l. n. 175 del 1992, secondo cui le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale alla pubblicità di case di cura private, gabinetti e ambulatori specialistici, dovranno essere stabilite con decreto ministeriale, incide sulle competenze regionali, sia per quanto riguarda il potere di autorizzazione alla pubblicità concernente le istituzioni sanitarie di carattere privato - che rientra certamente in quello di vigilanza e di autorizzazione su queste istituzioni, di cui la Regione, per il chiaro dettato dell'art. 43, l. n. 833 del 1978, è titolare - sia per quel che attiene al potere di regolamentazione dei procedimenti amministrativi di spettanza della Regione stessa, che a sua volta costituisce un corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici, come espressione della sua potestà di autorganizzazione. La norma stessa si pone altresì in contrasto con il principio, espressamente sancito dall'art. 17, l. n. 400 del 1988, (v. massima A) che circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità a lui sottordinate. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma secondo, l. 5 febbraio 1992, n. 175. - S. n. 465/1991.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie · Art. 1 Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;175~art5 · fonte su Normattiva