Alla commissione di cui al precedente articolo 2 sono affidati i seguenti compiti:

  • a)esaminare se nei traffici marittimi internazionali ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 1, primo comma, lettere a), b) e c), con conseguenze pregiudizievoli per gli interessi nazionali;
  • b)individuare le misure piu' idonee a tutelare gli interessi marittimi nazionali. Tali misure, ove rivolte a fronteggiare le situazioni di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), devono essere individuate sulla base della reciprocita' di trattamento;
  • c)proporre al Ministro della marina mercantile le concrete misure da adottare a difesa della Marina mercantile italiana;
  • d)fornire al Ministro della marina mercantile i pareri che le verranno richiesti in materia di politica marittima e di interventi per la difesa della Marina mercantile italiana.

Testo vigente dal 10 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;69~art3 · fonte su Normattiva