Il Ministro della marina mercantile e' l'autorita' competente per l'esecuzione della presente legge, nonche' per l'applicazione delle misure che in base alla stessa verranno adottate. Il Ministro, per tale ultimo aspetto, puo' avvalersi, previa intesa con le amministrazioni interessate, anche degli organi di altre amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 10 marzo 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-03;69~art4 · fonte su Normattiva