Art. 11
Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Testo vigente dal 29 dicembre 1978
