Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, e' assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno. L'importo di tali erogazioni e' determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalita' che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il versamento di tale importo, nonche' della quarta trimestralita' di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli enti locali della certificazione prevista al comma precedente.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art12 · fonte su Normattiva