Art. 38
Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, e' autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 29 dicembre 1978
