Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate dall'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Lo stesso Ministero e', altresi', autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate nel predetto articolo 20. La spesa di cui ai commi precedenti sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    La l. 21 dicembre 1978, n. 843, istituendo fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico-sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunita` montane ed agricoltura (art. 48), non impedisce alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale: dette norme, infatti, investono competenze di pertinenza statale, oltreche` regionale. Peraltro, l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri, in relazione a materie di competenza regionale, implica la successiva ripartizione di tali fondi tra le Regioni, anche laddove cio` non venga esplicitato, e la liberta` di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziati per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). - cfr. S. nn. 356/1985, 64/1978.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art37 · fonte su Normattiva