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Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo. Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente alla prima annualita' di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sara' gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 17 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art5 · fonte su Normattiva