Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)
Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1978 al 28 febbraio 1986. Leggi il testo vigente →
I titoli di spesa collettivi, pervenuti agli Uffici pagatori nel mese di dicembre e pagabili nello stesso mese, rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 28 febbraio 1986
