Dopo il secondo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto il seguente: "Il primo bilancio pluriennale, da presentarsi nel mese di settembre a norma dell'articolo 15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale".

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 163/1988

    Questione infondata
    11 febbraio 1988

    L'art. 58, l. 21 dicembre 1978, n. 843, non impedisce per nulla la partecipazione delle Regioni alla formazione dei bilanci pluriennali - nei termini indicati dal precedente art. 34 - in quanto si limita a fissare modalita` e criteri di ordine contenutistico del primo bilancio pluriennale, di cui alla legge n. 468 del 1978. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 58, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziato per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art58 · fonte su Normattiva