L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, e' autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art36 · fonte su Normattiva