Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art37 · fonte su Normattiva