Per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamita', per l'acquisizione di beni mobili e immobili, attrezzature e servizi. Si applicano le disposizioni contenute mel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, e successive modificazioni. Per ognuno degli anni 1982 e 1983 e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Testo vigente dal 8 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art17 · fonte su Normattiva