Art. 8 — Disposizioni finanziarie
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 240 miliardi in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, ripartiti secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Per le finalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernenti il monitoraggio delle acque ma- rine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attivita' di ricerca e soccorso, e' autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui. Per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di trasporto di sostanze chimiche, nonche' di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi in ambito portuale e per gli interventi diretti ad assicurare la piena funzionalita' di impianti della medesima natura, gia' realizzati con fondi resi disponibili da altre amministrazioni, e' autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per la difesa del mare". Il Ministero della marina mercantile, mediante convenzione, si avvale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e degli istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare, per assicurare i controlli e valutare l'efficacia tecnico-scientifica degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.
Testo vigente dal 14 marzo 1992
