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Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro delle finanze, sentiti l'INPS e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce, con proprio decreto, le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi alla amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati per i quali sono state operate le ritenute, comprensivo dei dati necessari.

Testo in vigore dal 8 aprile 1981 al 17 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119~art3 · fonte del testo