Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione, perizie di variante o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' elevata per l'anno 1981 a lire 50 miliardi.
Testo vigente dal 8 aprile 1981
